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Dichiarazione di nascita
E' la denuncia, obbligatoria per legge, della Dichiarazione di nascita per l'iscrizione di ogni nuovo nato nel registro comunale dello Stato Civile. Si può fare presso il centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dalla data del parto, o presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita o di residenza dei genitori*, entro 10 giorni** dalla data del parto. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei due genitori o da un loro procuratore speciale o dal medico/ostetrica che ha assistito al parto o da una qualsiasi persona che ha assistito al parto.
Se i genitori non sono sposati deve essere fatta da entrambi i genitori (vedi pagina sul riconoscimento dei figli). Occorre presentare l'attestato di nascita rilasciato dall'Ospedale, un documento di identità valido (il passaporto se stranieri) del genitore/i dichiarante/i. E' possibile fare il prericonoscimento del figlio naturale nascituro da parte della sola madre o di entrambi i genitori, prendendo appuntamento ed esibendo il certificato di gravidanza.
- Leggi e norme di riferimento: Codice Civile - DPR 3/11/2000 nr.396
- Note: * Se i genitori hanno residenze diverse la dichiarazione viene fatta di regola presso il comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra loro ** Se la denuncia di nascita, per vari motivi, non avviene entro dieci giorni, la registrazione viene fatta comunque, ma l'Ufficio di Stato Civile deve fare un rapporto al Procuratore della Repubblica.
Certificato di nascita
E' il certificato che attesta il luogo e la data di nascita del richiedente. Può richiederlo l'interessato residente nel Comune o per lui altra persona che ne conosca i dati anagrafici, presentando un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, fornendo nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato.
Il certificato ha validità illimitata e può essere sostituito dall'autocertificazione*.
- Leggi e norme di riferimento: D.P.R n.396/2000; Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; Legge 29 dicembre 1990, n. 405; D.P.R. n.445/2000
- Note: * che dovrà essere accettata dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi. Gli enti privati e l'autorità giudiziaria possono invece richiederne la produzione, non essendo obbligati ad accettare le autocertificazioni
Estratto atto di nascita
E' un documento che riporta in modo completo le notizie estratte dall'atto di nascita del registro di Stato Civile e serve a dimostrare il luogo, la data di nascita, eventuali annotazioni (es. matrimonio, divorzio, tutela), la maternità e la paternità. Il documento è rilasciato unicamente dal Comune dove è stata denunciata la nascita o trascritta la dichiarazione di nascita presentata ad un altro funzionario (ad es. il direttore sanitario dell'ospedale) o altrove (ad es. atti di nascita ricevuti dall'estero e trascritti nei registri di stato civile). Bisogna fornire nome, cognome e data di nascita della persona per cui si richiede l'estratto. Il rilascio dell'estratto di nascita completo di maternità e paternità può essere fatto solo al diretto interessato o ai suoi genitori in possesso di documento di identità valido. Il certificato può essere sostituito da autocertificazione* (vedi link a fondo pagina).
- Note: * che dovrà essere accettata dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi. Gli enti privati e l'autorità giudiziaria possono invece richiederne la produzione, non essendo obbligati ad accettare le autocertificazioni.
- Vedi anche (in un'altra sezione): Autocertificazione
Assegno di maternità
E' un assegno che viene concesso per ogni figlio, affidamento preadottivo o adozione, alle madri residenti cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficino di indennità di maternità o ne beneficino parzialmente. La madre deve fare domanda entro sei mesi dalla data del parto o di ingresso in famiglia, presentando domanda compilata sull'apposito modulo e dichiarazione dell'indicatore della situazione economica (ISE). Al pagamento degli assegni concessiprovvedono le strutture dell'Inps in unica soluzione.
Se il Comune verifica che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca a far data dal momento dell'indebita corresponsione, trasmettendo comunicazione all'INPS per il recupero delle somme erogate.
- Riferimenti normativi: D.Lgs 26/03/2001 n° 151 art. 74; D.M. 21/12/2000 n° 452 e successive modifiche art. 13
Riconoscimento figli
Il Prericonoscimento di Nascita è un atto facoltativo. Può essere richiesto dalla futura madre prima della nascita. Se la madre è nubile è necessario che sia presente chi effettua il riconoscimento o un suo procuratore speciale con documenti di riconoscimento in corso di validità; occorre presentare un certificato del medico curante o del ginecologo che attesti mese di gravidanza e generalità complete delle gestante. Se la madre è separata legalmenteoccorre aggiungere a quanto detto sopra una copia della separazione consensuale o giudiziale, sostituibile con dichiarazione sottoscritta davanti all'impiegato addetto (tipo di dichiarazione che può essere resa anche in caso si tratti di separazione di fatto). Per poter effettuare il prericonoscimento devono essere trascorsi 300 giorni dalla data dell'omologazione o della pronuncia della separazione giudiziale oppure della comparizione dei coniugi avanti al Giudice (se autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio).
Tale procedura si segue anche nei casi di separazione di fatto.
- Norme di riferimento: DPR 3 novembre 2000, n. 396; Codice Civile art. 250 e segg.; D.P.R. n.445/2000