Cittadinanza e identità
Cittadinanza e identità
Prova di sottocat
Martedì, 12 Febbraio 201920190212
Personaggi storici
Nelle ChieseI Parroci
Nelle ScuoleI Maestri
Nell'AmministrazioneI Sindaci
1980-.... Don Pietro CAZZULO1974-1980 Don Giovanni ROVELLI1959-1974 Don Franco SONCINA 1955-1959 Don Giovanni MANFREDI1945-1955 Don Lino FUGAZZA 1939-1945 Don Lino BROCHETTA1933-1939 Don Vincenzo CASSULO 1929-1933 Don Attilio FIORI1928-1929 Don Giovanni MAZZUCCO 1919-1925 Don Alberto MAIOCCHI1919-1919Don Giovanni SACCHERO1918-1919 Don Beniamino DACATRA1909-1917 Don Cornelio DEGALDO1907-1908 Don Antonio GRASSI1902-1907 Don Tommaso GUERINI1895-1902 Don Giuseppe VARNI1894-1895 Don Fiorentino REGGIARDO1892-1894 Don Antonio FRANCO1889-1891 Don Antonio CANEPADon Cesare RIVABELLA1887-1888 Don Giacomo BALLESTRASSE1885-1887 Don Domenico GRAMEGNA1879-1885 Don Luigi CURLO1877-1879 Don Probo CASTELLI1876-1876 Don Luigi CURLO1875-1876 Don Giuseppe TORRE1863-1875 Don Giuseppe ERTOLA1863-1863 Don Bartolomeo BRIZZOLERA1841-1863 Don Giuseppe DE AGOSTINI1839-1841 Don Giovanni ALBERA1836-1839 Don Giovanni T. MUZIO1834-1836 Don Giuseppe BUSSETTI1833-1834 Don Giuseppe PONTE1832-1833 Don Giovanni SCOTTO1830-1832 Don Giovanni B. CAPELLI1830-1830 Don Giuliano BAVOSO1797-1830 Don Giacomo PASTORINI1765-1765 Don Angelo RAMPONE1757-1765 Don Giovanni A. CASAZZA 1756-1757 Don Giacomo F. CASAZZA1728-1756 Don Francesco RENATO1727-1728 Don Orazio GUANO1729-1727 Don Giuseppe GARBARINO1669-1720 Don Giovanni A. NOBILE1662-1669 Don Geronimo GARBARINO1647-1662 Don Giovanni B. GUARNERO
suppl. Rita BARBIERIsuppl. Mirella GIUSSI1968-1979 Erminia GUARAGLIA1954-1968 Rosa CAPPELLINI1946-1947 Giulia CHIOSSO1944-1945 Don L.BROCCHETTA1941-1943 Luisa CARRARO1940-1941 Giuseppina CARRARO1936-1939 Caterina MOSCONE1935-1936 Laura ISOLA1930-1931 Rosalia TORRE1928-1939 Lisetta FOPPIANI1926-1927 Elena BARBIERI1913-1914 Fiordalice RICCADONNA1910-1912 Marietta ZEREBO1910-1912 Adelaide REPETTI1909-1910 Disolina ROSSI1907-1908 Maria GUERRINI1907-1908 Teresa DE GIOVANNI1907-1908 Esterina BOGGIO1906-1907 Angela BOLLOCCHIO1905-1906 Maddalena SCOTTI1904-1905 Carolina BRUSCHI1903-1904 Angelo CACCIA1900-1901 Adele BIGGI1899-1899 Luigia CAVALLOTTI1899-1899 Luigia NOBILE1898-1898 Giovanna BRASSETTI1897-1897 Santina MERIGGI1895-1895 Modesta RICCADONNA1894-1894 Natalina BOGGIO1891-1891 Antonio FRAMO1884-1884 Eugenia DRAGONI1884-1884 Rosa VARNI1884-1884 Luigia AUXERRE1883-1883 Giuseppe FOPPIANI1883-1883 Nicola ISOLAquindi i PARROCI locali.
2004-.... Elvio VARNI1994-2004 Filippo TIRINI1980-1994 Marcello BRUNO1973-1980 Elvio VARNI1970-1973 Paolo E. TAVIANI1960-1970 Fiorindo OROCCHI1956-1960 Giacomo M. VARNI1951-1956 Luigi ISOLA1946-1951 Giuseppe A. BRUNO1945-1946 Antonio BRUNO1935-1945 Giuseppe VARNI (podestà)1934-1935 Giuseppe VARNI (Commiss.)1931-1934 Antonio BARILE (podestà)1926-1930 Silvio BARACCHI (podestà)1920-1926 Antonio BARILE1911-1920 Stefano OROCCHI1908-1911 Andrea RE1898-1908 Gio Batta DE NEGRI1895-1898 Stefano OROCCHI1886-1895 Nicola ISOLA1882-1886 Luigi ISOLA1877-1881 Giovanni MUZIO1875-1877 Pasquale BRUNO1866-1874 Carlo ISOLA1846-1862 Giuseppe BARILE1840-1845 Giuseppe BARILE1837-1840 Simone BRUNO1835-1837 Giuseppe BARILE1833-1835 Andrea BRUNO1831-1833 Domenico VARNI1829-1831 Giacomo GHIGLIONE1827-1829 Giuseppe BARILE1823-1827 Andrea FERRETTI1822-1823 Giuseppe OROCCHI1818-1821 Giuseppe BRUNO1810-1817 Andrea FERRETTI (Maire)1797-1806 Giacomo MARTINI (Maire)
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Martedì, 08 Maggio 201820180508
Autocertificazione
Chi contattare in Comune: Area amministrativa
L'autocertificazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", è una dichiarazione presentata e firmata in carta semplice da un cittadino. Sostituisce ed ha la stessa validità di alcuni certificati rilasciati da ufficio pubblici. senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
Dal 1° gennaio 2012 (Legge n. 183 del 12 novembre 2011, art. 15) sostituisce le normali certificazioni richieste o destinate a:
pubbliche amministrazioni (compresi istituti, scuole e università, Regioni, Province, Comuni, Camere di commercio e qualsiasi altro Ente di diritto pubblico);
gestori di servizi pubblici (es. Poste, Aziende elettriche, Aziende del Gas, Telecom, ACI, ecc.);
privati che lo consentono.
Possono avvalersene i cittadini:
italiani
comunitari
extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblicii
L'autocertificazione va presentata in carta semplice e deve essere firmata dall'interessato in presenza del funzionario che la riceve o allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.
Si possono autocertificare numerosi:
stati (es: stato civile, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, ecc.)
fatti (es. titoli di studio e qualifiche professionali, situazione economica e reddituale, possesso e numero di codice fiscale o di partita IVA, ecc.)
condizioni (es: qualità di tutore, di pensionato, di casalinga, di studente, ecc.)
L'autocertificazione non può sostituire: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, procedimenti di competenza dei tribunali.
L'autocertificazione può essere presentata di persona. Per motivi di salute può essere fatta da un parente prossimo (coniuge, figlio o parente fino al terzo grado), della cui identità il pubblico ufficiale deve accertarsi.
Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.
Se un dipendente non accetta l'autocertificazione commette violazione dei doveri d'ufficio e potrà essere segnalato all'Amministrazione di appartenenza per le relative sanzioni.
Riferimenti normativi:
Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
Art. 15 della Legge n. 183 / 2011
Giovedì, 07 Dicembre 201720171207
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Giovedì, 07 Dicembre 201720171207
Dichiarazioni sostitutive di atti notori
Chi contattare in Comune Area amministrativa
Il cittadino può dichiarare tutte le condizioni e qualità personali e i fatti di sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dell'autocertificazione.Per esempio si può dichiarare di essere erede, proprietario di immobile e altro.Per presentare queste dichiarazioni a pubbliche amministrazioni è sufficiente la firma davanti al dipendente addetto a riceverle.Se inviate per posta o via fax, o consegnate da terze persone, deve essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.L'autentica della firma è necessaria solo per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati e domande di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di terze persone.Hanno valore definitivo e stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.L'interessato può anche dichiarare stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purché ne abbia diretta conoscenza e renda la dichiarazione nel proprio interesse.
Chi può fare dichiarazioni sostitutive
cittadini italiani
cittadini dell'Unione Europea
cittadini dei Paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
Come fare dichiarazioni
Trasmissione via fax
Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche via fax, allegando la fotocopia di un documento di identità.
Documenti d'identità L'esibizione di un documento d'identità, a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati come: nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Dichiarazione di copia conforme Non è più necessario andare in Comune per autenticare le copie di documenti a corredo di domande da produrre a enti pubblici o a gestori di pubblico servizio.Il cittadino può dichiarare che sono conformi all'originale questi documenti:
copia di documento rilasciato o depositato presso Pubblica Amministrazione
copia di pubblicazioni, titolo di studio e servizio
copie di documenti fiscali da conservare in originale dai privati.
La dichiarazione può essere firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con fotocopia del documento d'identità.
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Giovedì, 07 Dicembre 201720171207
Autenticazione firma-foto
Chi contattare in Comune: Area amministrativa
Autenticare una firma
È necessario autenticare una firma quando una sottoscrizione o una dichiarazione sostitutiva di notorietà non vengono firmati davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione o siano inviate prive del documento di identità in allegato. L'autenticazione attesta che la firma è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previa identificazione del sottoscrittore che deve aver compiuto la maggiore età.
Autenticare una fotografia
L'autenticazione attesta che la fotografia presentata al pubblico ufficiale corrisponde alla persona interessata, previa identificazione del soggetto che deve aver compiuto la maggiore età.
Cosa serve: essere maggiorenni; essere muniti di documento di identità in corso di validità
Giovedì, 07 Dicembre 201720171207
Cambio di residenza
Chi contattare in Comune: Area amministrativa
Ogni cittadino maggiorenne può presentare la dichiarazione di cambio di residenza per sé e per le altre persone che costituiscono il nucleo familiare o convivenza (convento, convitto, caserma)*. Occorre presentare:
un documento di identità valido,
eventuale libretto di pensione,
modulo compilato per la variazioni di residenza su patente e libretto di circolazione dei mezzi di proprietà**
per icittadini stranieri: passaporto e permesso di soggiorno valido o attestato di regolare soggiorno.
In base a quanto previsto dal Decreto Semplificazione (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012) convertito nella Legge n.35 del4 aprile 2012,i cittadini interessati potranno presentare le dichiarazioni non solo presso lo sportello anagrafico, ma anche:
tramite postainviando una raccomandata con ricevuta di ritorno
per via telematica, ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla casella di posta elettronica certificata del Comune
La residenza decorre dalla data di presentazione della domanda, ma non può essere presentata prima della data di effettivo cambio di abitazione e comunque entro 20 giorni dalla data stessa. L’effettiva variazione anagrafica avverrà entro 2 giorni lavorativi dalla data di arrivo della domanda. I tempi di variazione sono prorogabili fino a 30 giorni in caso occorra integrare documenti mancanti per il procedimento anagrafico. Se entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l’ufficio anagrafe non richiederà integrazioni all’interessato o non comunicherà l’esito negativo degli accertamenti svolti, il procedimento si considera concluso positivamente. Qualora gli accertamenti disposti per verificare la sussistenza delle dichiarazioni rese dall'interessato provassero la non corrispondenza alla realtà di fatto ci sarà la decadenza del beneficio ottenuto e ne verrà data comunicazione all'interessato. Ciò comporterà il ripristino della situazione anagrafica precedente e la segnalazione del nominativo del dichiarante (art. 76 del DPR 445/2000) all'autorità di Pubblica Sicurezza, per dichiarazioni mendaci in atto pubblico.
Inoltre, il D.L. 28.03.2014, n. 47 (convertito nella Legge n. 80 del il 23.05.2014) all’articolo 5 “Lotta all’occupazione abusiva”, prevede che: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. Ciò comporta che la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora ma dalla regolarità del titolo di occupazione. Per questo, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente. Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all'occupazione dell'alloggio in termini di proprietà o liceità della locazione, potranno dimostrare di potervi abitare tramite una dichiarazione del proprietario. Nel caso in cui si voglia trasferire la propria residenza in un immobile già abitato da altri sarà indispensabile dimostrarne il consenso, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: In assenza dei documenti sopra indicati, attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile. Nel caso di utilizzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la stessa è sottoscritta di fronte all'impiegato ricevente o dovrà essere accompagnata da fotocopia fronte retro del documento d'identità del sottoscrittore.
Il cambio di indirizzo non ha alcun costo.
Norme di riferimento:
Legge n. 80/ 2014
D.L. n. 47/ 2014 ;(art. 5)
Legge , n. 35/ 2012
D.L. n. 5/ 2012
Circolare MIACEL n. 1/ 1997
D.P.R. n. 610/1996
Circolare MIACEL n. 11/ 1995
D.P.R. n. 223/ 1989 (artt. 6 e 13)
Legge n. 1228/ 1954
Note:
* in caso di convivenza la dichiarazione può essere presentata esclusivamente dal capo-convivenza (responsabile che dirige la convivenza). ** Presso l'Ufficio Centrale Operativo della Direzione Generale della Motorizzazione Civile é attivo il numero verde 800-232323 per informazioni sullo stato di aggiornamento della pratica.
Giovedì, 07 Dicembre 201720171207
Certificato di residenza
Chi contattare in Comune: Area amministrativa Attesta la residenza (effettiva dimora) del singolo cittadino o della famiglia nel comune. Ha validità 6 mesi rinnovabili -se i dati non sono cambiati- mettendo, in fondo al certificato stesso, la seguente dichiarazione: 'Il sottoscritto... nato a... il... dichiara sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente certificato non sono variati dalla data di emissione. Data... Firma... ' (non autenticata). I certificati possono essere rilasciati solo dal Comune di residenza e possono essere in carta libera o in bollo a seconda dell'uso. Si deve compilare un apposito modulo direttamente presso gli sportelli dell'ufficio di competenza, muniti di regolare documento di riconoscimento. Al cittadino è inoltre consentito di presentare in via definitiva alle pubbliche amministrazioni, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed ai privati (che acconsentano ad accettarla) una propria dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) relativa a stati od eventi - tra cui la propria residenza - in sostituzione del certificato. Riferimenti normativi:Legge n. 183/2011
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Giovedì, 07 Dicembre 201720171207
Cambio nome o cognome
Chi contattare in Comune: Area amministrativa
La legge prevede per il cittadino la possibilità di cambiare o modificare il proprio cognome e/o nome o aggiungere un altro cognome o altro nome.
Il cambio o l’aggiunta di un nome ed anche il cambio del cognome perché ridicolo o vergognoso o rivelante l’origine naturale vengono autorizzati con un decreto del Prefetto della Provincia di residenza.
Il cambio o l’aggiunta di un cognome viene concesso con decreto del Ministero dell’Interno.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse soltanto in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica.
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente in presenza del funzionario addetto o inviata per posta, allegando fotocopia di un documento di identità.
Se viene accolta, il Ministero autorizza con decreto il richiedente alla pubblicazione per una durata di 30 giorni di un avviso sull'Albo Pretorio del Comune di nascita e di residenza, con il sunto della domanda. Se l’interessato è nato all’estero ma è residente in Italia, l’affissione sarà effettuata solo all’Albo Pretorio del comune italiano di residenza.
Trascorsi i termini previsti per la pubblicazione senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente dovrà presentare alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti l'avvenuta pubblicazione e la sua durata.
Dopo aver accertato la regolarità e vagliato le eventuali opposizioni, il procedimento si conclude con l’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno o del decreto del Prefetto che il richiedente dovrà comunicare all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza (o di nascita) che provvederà a darne comunicazione agli eventuali altri comuni interessati (nascita, residenza, matrimonio, nascita dei figli). Gli effetti del cambiamento sono sospesi fino al compimento delle annotazioni previste dalla normativa.trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.
Il procedimento non si applica ai cittadini stranieri.
La domanda per i figli minori del richiedente può essere presentata contestualmente al genitore con l'assenso dell'altro genitore.;
Per la trascrizione del Decreto, occorre presentare i seguenti documenti:
richiesta di trascrizione del decreto unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
decreto di cambiamento/aggiunta di cognome o nome in originale
L’istanza da presentare alla Prefettura è in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale; è soggetta all'imposta di bollo in tutti gli altri casi, così come anche il decreto.
Norme di riferimento D.P.R. n. 54 /2012: Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di Stato civile relativamente alla discoilina del nome e del cognome D.P.R. n. 396/2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile R.D. n. 1239/1939, artt. 153 - 163: Ordinamento dello Stato Civile
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Giovedì, 07 Dicembre 201720171207
Carta di identità elettronica
Chi contattare in Comune: Area amministrativa E' un documento di riconoscimento che viene rilasciato al compimento del quindicesimo anno di età. Possono richiederla i cittadini residenti nel Comune, i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nell'A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) ed i cittadini domiciliati nel Comune, previo nulla osta del Comune di residenza dell'interessato. Occorre presentare una fotografia formato tessera recente, in bianco e nero o a colori con sfondo bianco; vecchia Carta d'Identità scaduta o in fase di scadenza e tessera sanitaria. I cittadini che per ragioni di salute non possono recarsi presso gli uffici comunali possono richiedere servizio a domicilio per la firma del nuovo documento di identità. Validità per l'espatrio fino al compimento del diciottesimo anno di età, é necessario l'atto di assenso dei genitori o del tutore o l'autorizzazione del Giudice Tutelare. I cittadini stranieri residenti nel Comune possono ottenere la carta d'identità con valore esclusivamente di documento di riconoscimento, non valida per l'espatrio. Smarrimento o furto: occorre prima fare denuncia di smarrimento presso i Carabinieri, presentandosi provvisti di passaporto o documento equipollente in corso di validità, oppure alla presenza di due testimoni maggiorenni* che, sotto personale responsabilità, dichiarino di conoscerlo. La dichiarazione di denuncia di smarrimento così ottenuta consentirà di richiedere un nuovo documento all'Ufficio Anagrafe. Validità: è stata portata a 10 anni dal DL n. 112 del 25/06/2008 ed il rinnovo può essere richiesto nei 180 giorni precedenti la scadenza.
Costi : la carta di identità elettronica costa €. 22,20.
Consegna : la carta di identità elettronica viene recapitata con il servizio postale direttamnete a casa dell'interessatto entro 10 giorni dal rilascio.
Note: * provvisti di documenti di riconoscimento in corso di validità e non parenti dell'interessato
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Giovedì, 07 Dicembre 201720171207
Cittadinanza
Chi contattare in Comune: Area amministrativa
La cittadinanza può essere concessa per residenza in Italia:
al cittadino straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano
al cittadino di uno Stato membro della Unione Europea che risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano
all’apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano
allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni
allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente da almeno 5 anni successivamente all’adozione
allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello stato italiano
La persona interessata deve presentare la richiesta di cittadinanza italiana alla Prefettura di competenza.Per i cittadini residenti all’estero, la domanda può essere presentata presso gli uffici del Consolato.Nel caso in cui venga accolta la domanda, la Prefettura provvede alla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana al richiedente.Entro 6 mesi dalla notifica del decreto, l’interessato rende il giuramento per l’acquisto della cittadinanza italiana presso l’Ufficio di Stato Civile del comune di residenza.
La cittadinanza può essere concessa per matrimonio in presenza dei seguenti requisiti:
Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo 3 anni dalla data del matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.La persona interessata deve presentare una domanda in bollo alla Prefettura.Per i cittadini residenti all'estero, la domanda può essere presentata presso gli uffici del Consolato.Nel caso in cui venga accolta la domanda, la Prefettura provvede alla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana al richiedente.Entro 6 mesi dalla notifica del decreto, l'interessato rende il giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana presso l'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza.
Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al sindaco del Comune di residenza. La persona interessata deve presentare una domanda in bollo al Comune. Per i cittadini residenti all'estero, la domanda può essere presentata presso gli uffici del Consolato.
Documenti da allegare:
Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero
Atti di nascita, relativi agli ascendenti del richiedente
Atti di matrimonio, dell'avo emigrato e di tutti i discendenti
Certificato rilasciato dall'autorità dello Stato estero che attesta la non naturalizzazione straniera dell'avo emigrato o la data dell'eventuale naturalizzazione.
Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti ed eventualmente legalizzati o apostillati a norma di legge.Ulteriori documenti potrebbero essere richiesti dall'ufficio per gli accertamenti previsti dalla legge.
Riferimenti normativi:
D.PR. n. 572 del 12/10/1993 “Regolamento di esecuzione della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”
Legge n. 94 del 15/07/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
Legge n. 91 del 5/02/1992 "Nuove norme sulla cittadinanza"
Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 08/04/1991 "riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano"
Giovedì, 07 Dicembre 201720171207
Iscrizione anagrafe
Ufficio a cui rivolgersi
Area amministrativa